La categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto è diventata operativa il 14.4.2004, a seguito della pubblicazione del D.M. Ambiente 5.2.2004 inerente alle relative garanzie finanziarie da versare a favore dello Stato.
I requisiti e i criteri per l’iscrizione sono stati stabiliti con la delibera 30.3.2004 n. 1 del Comitato Nazionale. Con la delibera 30.3.2004 n. 2 sono stati approvati lo schema di domanda di iscrizione e il relativo foglio notizie.
Il Comitato Nazionale, con la delibera 30.3.2004 n. 1, ha ripartito le attività della categoria 10 in due “sottocategorie” (10A e 10B) in relazione al diverso grado di pericolosità per ambiente e salute dell’uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto e alla diversa complessità dei relativi interventi di bonifica. In particolare:
- 10A attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (si tratta per lo più del cemento amianto, meglio conosciuto come Eternit, es. le lastre di coperture dei tetti, tubature dell’acquedotto)
- 10B attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
L’iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla sottocategoria 10A.
La domanda di iscrizione all’albo deve essere presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa. Per le imprese con sede legale all’estero la domanda di iscrizione deve essere presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.